Testo unicoCapo IISez. I§ I

Art. 73

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 3 e legge 13 luglio 1910, n. 43, art. 1).

In vigore dal 6 ago 1913
Nel mese di dicembre di ogni anno il ministro del tesoro fisserà, come è stabilito dall' del libro I, l'interesse per le somme che saranno date a prestito nell'anno successiva.
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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 3 e legge 13 luglio 1910, n. 43, art. 1). (Art. 73 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo