Testo unico›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 73
(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 3 e legge 13 luglio 1910, n. 43, art. 1).
In vigore dal 6 ago 1913
Nel mese di dicembre di ogni anno il ministro del tesoro fisserà, come è stabilito dall' del libro I, l'interesse per le somme che saranno date a prestito nell'anno successiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-73