Testo unico›Titolo IV
Art. 68
(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, articoli 16, 22, 23 e 24 ; legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), art. 16; legge 26 luglio 1888, n. 5588 (serie 3ª), art. 3; legge 8 agosto 1895, n. 486, art. 23; legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2 e decreto legislativo 11 luglio 1904, n. 337, art. 5; legge 25 giugno 1905, n. 261, articoli 1 e 2; legge 23 dicembre 1906, n. 638, articoli 3 e 5; testo unico 5 settembre 1907, n. 751, articoli 2, (1° comma), 4 (3° comma) e 26; R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, art. 9, convertito in legge con la legge 21 luglio 1910, n. 579, art. 1 e legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1).
In vigore dal 1 gen 1998
I fondi comunque affiniti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro:
a) in prestiti ad Amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, province, comunità montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi;
b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
c) in cartelle di credito fondiario, agrario o di credito comunale e provinciale;
d) in obbligazioni di Enti ai cui capitale la Cassa partecipi per legge;
e) in conto corrente con il Tesoro dello Stato;
f) negli altri modi stabiliti da apposite leggi.
Le rendite dovranno essere intestate alla Cassa dei depositi e prestiti in generale, e l'alienazione delle medesime potrà farsi sulla proposta dell'amministratore generale, per ordine del ministro del tesoro.
I fondi della Cassa non saranno considerati come eccedenti i bisogni del servizio, se non in quanto sieno restituite le somme anticipate dal tesoro ai termini dell'ultimo comma del precedente .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-68