Testo unicoTitolo IV

Art. 69

(Legge 8 agosto 1895, n. 488, art. 23).

In vigore dal 12 mag 1965
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 APRILE 1965, N. 344

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-69

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(Legge 8 agosto 1895, n. 488, art. 23). (Art. 69 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo