Testo unicoCapo XXIV

Art. 64

(Legge 13 giugno 1910, n.306, articoli 15 e 16).

In vigore dal 6 ago 1913
Le quote individuali dovute dalla Navigazione generale italiana al personale licenziato, ai sensi dell' della legge 13 giugno 1901, n. 306, sono provvisoriamente depositate in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti per essere comnvertite in altrettanti conti individuali di pensione, giusta le norme da fissarsi con decreto Reale, promosso dal ministro della marina.
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(Legge 13 giugno 1910, n.306, articoli 15 e 16). (Art. 64 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo