Testo unicoCapo XXV

Art. 65

(Legge 17 luglio 1910, n. 491, articoli 12 e 13).

In vigore dal 26 gen 1956
Presso la Cassa dei depositi e prestiti è istituita una sezione speciale, intitolata: Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, avente gestione autonoma. In tale Cassa verranno versati: a) un decimo degli utili netti annuali della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti, ai termini dell' della parte prima, libro II, di questa legge; b) le somme che si sono rese disponibili su fondi impegnati anteriormente al 17 luglio 1910 o che tali diverranno successivamente sui capitoli del bilancio passivo del Ministero di agricoltura riguardanti i mutui di favore, il bonificamento dell'Agro romano, le spese per l'impianto dei tenimenti e poderi modello per il bonificamento e la colonizzazione; c) i proventi e contributi eventuali. Il Ministero dell'agricoltura, entro i limiti del fondo disponibile della Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, potrà concedere, coi criteri e colle norme stabilite dal regolamento pel bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano: a) premi e sussidi per costruzione di strade poderali e per opere necessarie alla provvista di acqua potabile e di irrigazione; b) premi e sussidi alle associazioni di lavoratori che, mediante affitti od altri contratti di conduzione agraria per migliorie, eseguiscano felicemente opere di bonificamento agrario e di colonizzazione; c) premi alle famiglie di coltivatori che si stabiliscano, con dimora fissa, nelle aziende agrarie dell'Agro romano; d) premi per costruzione di centri di abitazione rurali, nella ragione massima di un quinto del loro costo; e) premi ai proprietari che concedano ad enfiteusi, con patti di notevole miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non inferiori a venti ettari; f) premi per incoraggiare le iniziative di privati, di associazioni e di enti, dirette alla istituzione e al funzionamento di campi dimostrativi por facilitare la trasformazione delle colture; g) premi ad agenti di sorveglianza, a sanitari, a maestri ed a quanti altri, nel disimpegno degli uffici ed incarichi interessanti le diverse finalità specifiche delle leggi di bonificamento, abbiano acquistato, per diligenza ed utilità di azione, titolo a ricompensa straordinaria; h) premi e sussidi per l'incremento dell'istruzione agraria e, generalmente, per favorire l'attuazione di qualunque iniziativa utile agli scopi del bonificamento e della colonizzazione.

Note all'articolo

  • La L. 21 dicembre 1955, n. 1339 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le somme versate e quelle che andranno a maturare ai sensi dell'art. 65 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, a favore della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti intitolata: "Cassa di colonizzazione per l'Agro romano avente gestione autonoma" sono devolute alla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, [...]".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-65

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