Testo unicoCapo XXIII

Art. 63

(Legge 2 giugno 1910, n. 277, articoli 9, 10, 14, 15 e 35).

In vigore dal 6 ago 1913
Presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero a favore dell'azienda speciale del demanio forestale di Stato, istituita dalla legge 2 giugno 1910, n. 277, con bilancio proprio allegato al bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio e con contabilità separata da quella generale dello Stato, le cui norme sono stabilite dalla detta legge e dal regolamento speciale dell' azienda. Al suddetto conto corrente il Ministero di agricoltura, industria e commercio verserà,ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale e comprese le dotazioni di cui all' della legge menzionata. Il Ministero del tesoro verserà nel conto corrente stesso a norma del regolamento di cui sopra: a) il maggior reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente l'entrata attuale di L. 600,000; b) il maggior reddito dei terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale, in confronto al loro provento medio nel biennio precedente il 2 giugno 1910; c) il provento delle obiezioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante egli agenti scopritori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-63

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