Testo unicoCapo XXV

Art. 66

(Legge 17 luglio 1910, n. 491, articoli 5, 6, 7).

In vigore dal 6 ago 1913
Saranno anche pagati coi fondi della Cassa di colonizzazione: a) la differenza tra l'interesse pel 4 per cento dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni occorrenti al Ministero di agricoltura, industria e commercio per i mutui destinati alla costruzione di centri di colonizzazione agraria o di borgate rurali nell'Agro romano e quello di favore a carico dei mutuatari; b) il contributo dello Stato nella somma non eccedente lire 60.000 corrispondente ai tre quinti della metà delle spese d'impianto dell'Istituto zootecnico laziale di cui all' della legge 17 luglio 1910, n. 491; c) il contributo dello Stato nella somma annua non eccedente L. 36.000 corrispondente ai tre quinti della totalità delle spese di funzionamento dell'Istituto anzidetto.
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