Testo unico›Titolo IV
Art. 70
(Testo unico 5 settembre 1907,n. 751, art. 1 (1° comma, lettera c), e 2° comma) e legga 13 luglio 1910, n. 431, art. 1).
In vigore dal 6 ago 1913
Possono essere impiegati in prestiti i fondi disponibili degli Istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale omonima.
Possono anche essere impiegati in prestiti per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti:
a) i fondi della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità
e per la vecchiaia degli operai;
b) i fondi delle Casse per gli invalidi della marina mercantile;
e) il deposito della somma occorrente pel rimborso delle obbligazioni ed il servizio dei premi della prima serie del prestito-lotteria concesso alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Società «Dante Alighieri».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-70