Testo unico›§ III
Art. 75
Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 5
In vigore dal 6 ago 1913
Le annualità son garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o sulle tasse consorziali, rilasciate dagli enti mutuatari sugli agenti incaricati di riscuoterle.
Possono accettarsi in garanzia dei prestiti anche le delegazioni sul tesoro dello Stato, per riscuotere interessi, annualità, contributi, concorsi o canoni da esso dovuti agli enti locali mutuatari, purchè concorrano le seguenti condizioni:
a) che il debito dello Stato sia liquido;
b) che non vi siano crediti dello Stato verso gli stessi enti per rimborsi, contributi o altro;
c) che non sia altrimenti vincolato l'uso che dovrà farsi dagli enti suddetti delle somme dallo Stato dovute.
Può essere data garanzia anche mediante vinicolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato, o con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-75