Testo unico§ III

Art. 75

Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 5

In vigore dal 6 ago 1913
Le annualità son garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o sulle tasse consorziali, rilasciate dagli enti mutuatari sugli agenti incaricati di riscuoterle. Possono accettarsi in garanzia dei prestiti anche le delegazioni sul tesoro dello Stato, per riscuotere interessi, annualità, contributi, concorsi o canoni da esso dovuti agli enti locali mutuatari, purchè concorrano le seguenti condizioni: a) che il debito dello Stato sia liquido; b) che non vi siano crediti dello Stato verso gli stessi enti per rimborsi, contributi o altro; c) che non sia altrimenti vincolato l'uso che dovrà farsi dagli enti suddetti delle somme dallo Stato dovute. Può essere data garanzia anche mediante vinicolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato, o con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-75

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 5 (Art. 75 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo