Testo unico›§ III
Art. 76
(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 6; legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A, art. 2 e legge 11 dicembre 1910, n. 855, articolo 11).
In vigore dal 6 ago 1913
Allorquando l'aliquota della sovrimposta comunale raggiunga o superi il limite legale, salvo il disposto del penultimo comma del presente articolo, e insieme con le altre garanzie ammesse, dal 2° e 3° comma dell'articolo precedente, non basti a coprire le annualità dei prestiti per riscatto di debiti e per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate, le relative delegazioni a gaganzia possono essere tratte, per la parte eccedente le sovrimposta disponibile portata al limite legale, anche sul provento del dazio consumo, a condizione:
a) che l'importo delle delegazioni non ecceda i tre quinti della previsione calcolata sull'introito medio dell'ultimo triennio;
b) che per tutto il periodo dell'ammortamento l'esazione del dazio rimanga affidata agi agenti di riscossione delle imposte, o a mezzo di appalto con vincolo di non variare, senza il consenso del Governo, le aliquote o le tariffe in vigore, nè il sistema di esazione per tutto il periodo suddetto;
c) che non ne derivi inasprimento nè di tariffa, nè di numero di voti.
Le delegazioni da rilasciarsi in corrispondenza alle annualità dei prestiti concessi ai comuni della Calabria potranno essere fatte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile, a che sul provento del dazio consumo, osservate le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c.
I Comuni che hanno debiti verso la Cassa dei depositi e prestiti per mutui contratti con delegazioni sugli introiti daziari, dovranno sostituire od aggiungere, per la continuazione del mutuo, altre delegazioni su quelle somme delle quali i Comuni medesimi rimanessero creditori verso lo Stato, per effetti degli , della, legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-76