Testo unico§ III

Art. 80

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 10).

In vigore dal 6 ago 1913
L'agente incaricato della riscossione delle sovrimposte comunali e provinciali, del dazio consumo e delle tasse consorziali, destinate alla estinzione di delegazioni, è responsabile personalmente della esecuzione del precedente , e non può coi proventi delegati faro alcun pagamento od altro impiego, prima che sia estinta la delegazione dell'anno rispettivo. Se, ciò nonostante, venisse a mancare l'integrale estinzione di una obbligazione e non fosse saldata altrimenti alla scadenza, la Cassa dei depositi e prestiti potrà procedere contro gli enti mutuatari, come è prescritto pei casi di mora dei Comuni al pagamento dei canoni del dazio consumo, salva qualunque altra via legale per essere soddisfatta.
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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 10). (Art. 80 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo