Testo unico›§ III
Art. 80
(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 10).
In vigore dal 6 ago 1913
L'agente incaricato della riscossione delle sovrimposte comunali e provinciali, del dazio consumo e delle tasse consorziali, destinate alla estinzione di delegazioni, è responsabile personalmente della esecuzione del precedente , e non può coi proventi delegati faro alcun pagamento od altro impiego, prima che sia estinta la delegazione dell'anno rispettivo.
Se, ciò nonostante, venisse a mancare l'integrale estinzione di una obbligazione e non fosse saldata altrimenti alla scadenza, la Cassa dei depositi e prestiti potrà procedere contro gli enti mutuatari, come è prescritto pei casi di mora dei Comuni al pagamento dei canoni del dazio consumo, salva qualunque altra via legale per essere soddisfatta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-80