Testo unico§ IV

Art. 82

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 12).

In vigore dal 2 lug 1974
I prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti hanno sempre specifica destinazione e sono somministrati in una o più volte secondo le esigenze, su richiesta del rappresentante legale dell'ente mutuatario corredata dai documenti giustificativi della spesa, vistati dal capo dell'ufficio tecnico, o quando questi manchi, dal direttore dei lavori. I mandati di pagamento vengono emessi a favore dell'ente mutuatario, con quietanza del rispettivo tesoriere, vidimata dal rappresentante dell'ente medesimo, o a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario alla Cassa depositi e prestiti, all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente. Il rappresentante dell'ente è altresì responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale il mutuo è stato concesso ed inoltrata la domanda di somministrazione. Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell' e l' del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058. La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori, per i mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, è attribuita al segretario o all'organo corrispondente degli enti mutuatari.

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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 12). (Art. 82 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo