Testo unico§ VI

Art. 87

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 17 e legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 10).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in un periodo che, in caso di provata necessità, può estendersi fino a 50 anni, i mutui da essa concessi a tutto il 1906, eccettuati quelli per i quali i mutuatari pagano un interesse inferiore al 4 per cento, tenuto conto del concorso governativo. Questa eccezione non è applicabile ai prestiti contratti per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, ai sensi degli della presente legge. La trasformazione di tali prestiti avrà luogo mantenendo fermo l'originario periodo d'ammortamento. La Cassa medesima è anche autorizzata a trasformare i mutui di favore da essa concessi in base a leggi speciali a determinati Comuni e Provincie, in altri mutui ammortizzabili in 50 anni dal giorno della trasformazione, mantenendo fermi i saggi e le altre condizioni della concessione originaria; e ciò per quei soli mutui anteriori alla legge 24 aprile 1898, n. 132, pei quali non furono autorizzate trasformazioni con leggi precedenti, e quando al pagamento delle annualità non concorra lo Stato in virtù di disposizioni generali di legge. Alle domande di trasformazione di prestiti a favore di Provincie e Comuni dichiarati insolventi, ai termini della legge 17 maggio 1900, n. 173, è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell' di questa parte prima del libro II.
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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 17 e legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 10). (Art. 87 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo