Testo unico§ II

Art. 90

(Testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, art. 18 e testo unico 21 maggio 1908, n. 269, art. 178).

In vigore dal 6 ago 1913
Quando sia riconosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate ed ove manchino le Società indicate negli della legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89 o gli Istituti considerati nell' del testo unico predetto o ne sia insufficiente l'azione, i Comuni sono autorizzati a intraprendere la costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigenti ed a tutti i provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubblici servizi per parte di Municipi. I Comuni sono pure autorizzati, colle cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione degli alberghi popolari da affittarsi per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito. Le case popolari indicate nella prima parte di questo articolo non potranno essere locate a famiglie le quali abbiano un'entrata complessiva superiore a L. 1500 oppure a L. 300 per ogni membro della famiglia. Alle Aree o alle case indicate nella prima parte di questo articolo saranno applicate le disposizioni contenuto nel terzo Capoverso dell' e nell' del predetto testo unico. Per le costruzioni considerate nel primo Capoverso di quest'articolo l'esenzione dell'imposta sui fabbricati è estesa a 20 anni. Per la costruzione degli alloggi per le classi meno agiate e degli alberghi popolari che i Comuni faranno entro 10 anni dall'11 gennaio 1908, essi possono ottenere prestiti dalla Cassa dei depositi e prestiti alla ragione d'interesse normale. Al pagamento delle quote annue d'interesse pei prestiti predetti concorrerà lo Stato in ragione non superiore ad un sesto della spesa relativa, mediante stanziamento all'uopo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Per ottenere questi prestiti i Comuni devono dimostrare di non poterne sostenere l'intero onore, con le norme che sono stabilite dal regolamento sulle case popolari o economiche. Lo stanziamento non dovrà eccedere L. 50.000 all'anno. Le rate corrispondenti agli interessi e agli ammortamenti dei mutui contratti dai Comuni per le dette opere devono essere coperte da delegazioni sul provento delle sovrimposte e, nella insufficienza di esse, sugli altri tributi comunali. La deliberazione del Consiglio, che sarà approvata dalle autorità tutorie, dove essere accompagnata dalla dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di fatto che l'hanno determinati, nonché dal piano tecnico e finanziario dell'operazione e della disponibilità dei mezzi per effettuarla. Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovrimposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento, delle spese di assicurazione contro gli incendi e delle perdite sugli sfitti eventuali. Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale devono adottarsi con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e con le norme prescritte ai numeri 1 e 2 dell' della legge comunale e provinciale. Qualora un Comune, il quale si è assunto il servizio delle case popolari, sia nella forma di servizio pubblico a sensi della prima parte del presente articolo, sia in economia a sensi dell' della legge 29 marzo 1903, n. 103, abbia fondato o voglia fondare nel medesimo Comune un Istituto autonomo per le case popolari, può conferire al detto Istituto autonomo tutto o parte del capitale già assegnato al servizio diretto delle case popolari. La deliberazione deve essere presa nelle condizioni previste dal precedente Capoverso del presente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-90

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(Testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, art. 18 e testo unico 21 maggio 1908, n. 269, art. 178). (Art. 90 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo