Testo unico§ II

Art. 91

(Testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, articoli 23 e 24).

In vigore dal 6 ago 1913
Sulle annualità che siano state assegnate agli Istituti autonomi per le case popolari, di cui all' del testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, dai Comuni o da enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello Stato, per la costituzione del capitale di esercizio degli Istituti stessi, questi potranno fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti per conseguire l'anticipazione delle somme ad essi assegnate, a condizione che i relativi prestiti siano assunti e garantiti dai Comuni a termini della sezione I di questo Capo II, salvo ai Comuni stessi il diritto di rivalsa verso gli altri enti che hanno concessa le attualità. I prestiti non potranno avere durata maggiore di cinquanta anni. Al pagamento degli interessi sui prestiti medesimi concorrerà lo Stato in ragione di un sesto della spesa annua, mediante assegnazioni da inscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro il limite indicato nello articolo precedente.
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(Testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, articoli 23 e 24). (Art. 91 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo