Testo unico§ V

Art. 83

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 13).

In vigore dal 6 ago 1913
I prestiti sono ammortizzabili ad annualità in un periodo che, in caso di provata necessità, può estendersi fino a 50 anni, eccettuati quelli per l'acquisto di stabili per pubblico servizio, per i quali il periodo d'ammortamento non può essere superiore ai 35 anni.
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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 13). (Art. 83 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo