Testo unico§ III

Art. 78

Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art.8

In vigore dal 6 ago 1913
(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art.8 ) Alla riscossione della annualità garantita con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o sulle tasse consorziali, di cui negli articoli precedenti, sono estese le norme e i privilegi dell'imposta fondiaria. Alle delegazioni sul dazio consumo sono estesi i privilegi della legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte rette. Per i consorzi di bonificazione, di irrigazione e idraulici di 3ª categoria le obbligazioni deì consorziati a garanzia di mutui sulla Cassa dei depositi e prestiti costituiscono un peso reale sui fondi vincolati al consorzio e le contribuzioni dell'anno in corso e del precedente godono privilegio a fronte di qualunque altro credito dopo il tributo fondiario, anche per fatti anteriori al trapasso della proprietà. Qualora le amministrazioni dei Consorzi omettano, per qualsiasi motivo o causa, di stanziare nei propri bilanci le annualità per l'estinzione dei prestiti loro concessi dalla Cassa depositi e prestiti e di compilare i relativi ruoli, la Giunta provinciale amministrativa stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio, ed i relativi ruoli saranno pure d'ufficio compilati e pubblicati dal prefetto, il quale provvederà per la riscossione col mezzo dell'esattore consorziale, e, ove occorra, col mezzo degli esattori comunali, o di un esattore speciale, mettendo le spese occorrenti a carico del Consorzio.
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Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art.8 (Art. 78 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo