Testo unico›§ II
Art. 74
(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 4; legge 13 luglio 1910, n.431, art. 1 e legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 2).
In vigore dal 23 feb 1923
L'amministratore generale della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in seguito alle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione, rassegna al ministro del tesoro le proposte per la concessione dei prestiti presentate dal direttore generale.
Nelle proposte per la concessione dei prestiti si dovrà principalmente tener conto e fare menzione della sufficienza dei mezzi con cui l'ente mutuatario intende provvedere al rimborso del prestito, della preferenza a darsi per ragioni di urgenza, di utilità o di importanza alle domande, e del modo di restituzione.
Il ministro delibera sulle proposte di prestiti e ne promuove la approvazione per decreto Reale.
Dopo l'emanazione del decreto Reale il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti provvede all'effettuazione dei prestiti autorizzati col decreto stesso.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 20 ottobre 1921, n. 1576 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'art. 74, terzo capoverso della legge testo Unico 2 gennaio 1913 n. 453, libro II parte I, viene modificato come appresso: «Il ministro approva le proposte di prestiti. Tale approvazione tiene luogo del decreto Reale a tutti gli effetti e sara' esibita per il pagamento della tassa di concessione governativa»".
- Il Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 287 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "All'art. 1 del R. decreto-legge 20 ottobre 1921, numero 1576, e all'art. 74 (parte 1, libro secondo) del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e' sostituito il seguente: «Al Ministro delle finanze sono presentati dal direttore generale della Cassa depositi o prestiti, per la approvazione, gli elenchi dei prestiti deliberati dal Consiglio d'amministrazione. In base a tali elenchi approvati, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui mediante deliberazioni, le quali a tutti gli effetti, compreso quello del pagamento della tassa di concessione governativa, valgono come decreto di concessione»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-74