Testo unico§ III

Art. 79

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 9).

In vigore dal 6 ago 1913
Le somme riscosse a titolo di sovrimposte o di tasse consorziali oppure di dazio consumo saranno dagli agenti incaricati della riscossione versate alla Cassa dei depositi e prestiti, man mano che giungano le scadenze pei versamenti delle imposte dirette sui terreni e sui fabbricati, e sino alla estinzione delle delegazioni per l'anno rispettivo. Prima che questa estinzione sia seguita, gli enti mutuatari non potranno destinare ad altri usi alcuna somma che provenga dalle soprimposte o dalle tasse consorziali, oppure dal dazio consumo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-79

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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 9). (Art. 79 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo