Testo unico›§ III
Art. 77
(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 7).
In vigore dal 6 ago 1913
L'ente mutuatario nel deliberare sull'emissione delle delegazioni dovrà, pur deliberare per tutti gli anni cui queste si riferiscono l'imposizione e l'applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali alle imposte dei terreni e dei fabbricati o delle tasse consorziali, ovvero del dazio consumo nella misura sufficiente ad eseguire l'intiero pagamento della delegazioni stesse.
La deliberazione di cui sopra è irrevocabile per tutti gli anni, ai quali si estendono le delegazioni, a meno che l'ente mutuatario non saldi il suo debito prima della loro scadenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-77