Testo unico›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 72
(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 2).
In vigore dal 13 gen 1979
I prestiti della Cassa depositi e prestiti possono avere per oggetto:
a) l'esecuzione di opere di pertinenza degli enti mutuatari e delle loro aziende;
b) l'acquisto di immobili da destinare a servizio pubblico;
c) l'acquisto di mezzi di trasporto da destinare al servizio pubblico;
d) l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in immobili di proprietà destinati ad uso pubblico.
Nel caso l'ente mutuatario alieni un immobile costruito o acquisito con mutuo della Cassa depositi e prestiti l'ente stesso deve estinguere contestualmente il residuo debito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-72