Art. 72 · (Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 2).
Testo unicoCapo IISez. I§ I

Art. 72

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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 2).

In vigore dal 13 gen 1979
I prestiti della Cassa depositi e prestiti possono avere per oggetto: a) l'esecuzione di opere di pertinenza degli enti mutuatari e delle loro aziende; b) l'acquisto di immobili da destinare a servizio pubblico; c) l'acquisto di mezzi di trasporto da destinare al servizio pubblico; d) l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in immobili di proprietà destinati ad uso pubblico. Nel caso l'ente mutuatario alieni un immobile costruito o acquisito con mutuo della Cassa depositi e prestiti l'ente stesso deve estinguere contestualmente il residuo debito.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-72