Testo unico›Capo XXVI
Art. 67
(Legge 17 maggio 1863, n. 1270, articoli 19 o 25; legge 8 luglio 1897, n. 252, art. 5 e legge 31 dicembre 1907, n. 804, art. 6 ed art. 5 del relativo allegato B).
In vigore dal 28 apr 1981
La Cassa dei depositi e prestiti, sentito il Consiglio permanente di amministrazione, avrà facoltà di chiedere agli Istituti di eredito nazionali ed esteri anticipazioni contro deposito di titoli da essa posseduti.
Le domande di anticipazione alla Banca d'Italia, contro deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dovranno essere autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, il quale, volta per volta, ne fisserà limiti e condizioni.
Il Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione e sentita la commissione di vigilanza, potrà anche far eseguire anticipazioni dal Tesoro dello Stato o autorizzare la contrazione di prestiti esteri, per far fronte ad eccezionali esigenze della Cassa depositi e prestiti.
COMMA NON PIÙ PREVISTO D.L. 28 FEBBRAIO 1981, N. 38, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 APRILE 1981, N.153.
COMMA NON PIÙ PREVISTO D.L. 28 FEBBRAIO 1981, N. 38, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 APRILE 1981, N.153.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-67