Testo unicoCapo XXII

Art. 62

(R. decreto 3 giugno 1909, n. 480, articoli 1, 2 e 3, convalidato in legge con l'art. 1 della legge 21 luglio 1910, n. 579).

In vigore dal 6 ago 1913
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1909-910 e seguenti si continueranno ad iscrivere per l'Università di Messina, come per le altre Università, le somme concernenti le dotazioni dei gabinetti, le spese di segreteria e di manutenzione dei locali e dei mobili e quelle per gli stipendi e le retribuzioni del personale. Le somme che alla chiusura dell'esercizio 1908-909 e degli esercizi successivi rimarranno disponibili sui fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a favore della Università di Messina, sia per dotazioni ordinarie e sia per iscrizione nella parte straordinaria del bilancio, nomine le somme rappresentanti l'ammontare delle economie, che si conseguiranno per le rate degli stipendi, assegni e retribuzioni del personale, perito nella catastrofe del 28 dicembre 1908, saranno versate a titolo di provvisorio impiego alla Cassa depositi e prestiti in costituzione di deposito volontario. Qualora, dopo il versamento di cui al comma procedente, occorra di provvedere al pagamento di spese per l'Università medesima, oltre gli stanziamenti inseriti nella parte ordinaria del bilancio, il Ministero dell'istruzione autorizzerà i prelevamenti necessari dal detto deposito ed il relativo importo sarà, versato nella tesoreria dello Stato, con imputazione al nuovo speciale capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata, per essere iscritto, mediante decreto del ministro del tesoro, in uno speciale capitolo delle parte straordinaria dello stato di previsione dalla spesa dell'istruzione pubblica, a carico del quale potranno disporsi i pagamenti anche in conto residui.
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(R. decreto 3 giugno 1909, n. 480, articoli 1, 2 e 3, convalidato in legge con l'art. 1 della legge 21 luglio 1910, n. 579). (Art. 62 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo