Testo unico›§ VII
Art. 88
(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 18).
In vigore dal 6 ago 1913
Sui prestiti della Cassa dei depositi e prestiti non sono ammessi
sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.
I detti prestiti non possono mai essere ridotti per transazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-88