Testo unico§ VII

Art. 88

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 18).

In vigore dal 6 ago 1913
Sui prestiti della Cassa dei depositi e prestiti non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi. I detti prestiti non possono mai essere ridotti per transazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-88

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 18). (Art. 88 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo