Testo unico›§ III
Art. 93
Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 29 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 3° comma).
In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 18 luglio 1878, n. 4469 (serie 2ª), ai Comuni del Regno per provvedere alla costruizone, all'ampliamento ed ai risarcimenti degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente 30 anni, all'interesse normale secondo il precedente (parte a carico dei Comuni e parte a carico dello Stato) ridotto dal 1° gennaio 1911 al saggio del 4 per cento.
I Comuni devono estinguere i debiti così creati e pagarne gl'interessi con rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per lo ammortamento e dell'interesse del 2,, 2,50 e 3 per cento, ridotto dal 1° gennaio 1911 al 0,50; 0,75, 1, 1,25, 1,50, 1,75 e 2 per cento, a seconda che il saggio dell'interesse normale di originaria concessione sia stato del 5,50 del 5,25, oppure del 5 per cento.
La Stato corrisponde alla Cessa la differenza fra l'interesse pagato dai Comuni e quello normale di cui sopra.
L'onere assunto dal governo per le concessioni di mutui ad interesse ridotto, fatti in ciascun anno, non eccede le L. 50.000. La somma risultante a debiti dello Stato è inscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.
Storico versioni
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