Testo unicoSez. II§ I

Art. 89

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 55, e testo unico 21 maggio 1908, n. 269, art. 179).

In vigore dal 6 ago 1913
Quando manchino di altre risorse, i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, ai sensi della legge 29 marzo 1903, n. 103, contraendo mutui con la Cassa dei depositi e prestiti. Gl'interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal l° comma dell' della legge comunale e provinciale.
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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 55, e testo unico 21 maggio 1908, n. 269, art. 179). (Art. 89 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo