Testo unico›§ III
Art. 94
(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 30 e legge 4 giugno 191, n. 487, art. 25, 3° comma).
In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (serie 3ª), ai Comuni del Regno per provvedere alla costruzione, all'ampliamento a ed ai restauri di edifici, o parte degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle sedi elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia dichiarati corpo morale, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente 30 anni all'interesse normale osato secondo il precedente (parte a carico dei Comuni e parte a carico dello Stato), ridotta dal 1° gennaio 1911 al saggio del 4 per cento.
I Comuni devono estinguere i debiti tosi creati e pagarne gl'interessi con rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordate per lo ammortamento e dell'interesse ridotto fine al 2 per cento per le somme non superiori alle L. 50.000, al 2 e mezzo fino a L. 100.000, e a un interesse non minore del 3 per cento per le somme superiori a L. 100.000. I detti saggi dal 1° gennaio 1911 sono stati rispettivamente diminuiti all'1, 1,50 e 2 per cento.
È applicabile ai mutui di cui nel presente articolo la disposizione del 3° comma del precedente .
Per i mutui destinati a favore di enti morali i Comuni, che ne ebbero la concessione, rimangono garanti del prestito.
L'onere assunto dallo Stato per le concessioni dei mutui a interesse ridotto di cui al presente articolo, fatte in ciascun anno, per le scuole elementari e per gli asili, cumulativamente non eccede le L. 80.000, ed è inscritto nel bilancio dei Ministero pubblica istruzione.
Storico versioni
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