Testo unico›§ VI
Art. 179
(R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (convertito in legge con la legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli 1, lettera d) 5, e 9, e legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli l, 2, lettera b) e 21, 2° comma).
In vigore dal 6 ago 1913
Le disposizioni del precedente si estendono all'Amministrazione provinciale di Catania ed ai Comuni di quella Provincia per le opere stradali, provinciali, comunali e consortili, rese necessarie in conseguenza della eruzione dell'Etna del settembre e del terremoto dell'ottobre 1911 nella anzidetta Provincia, con speciale riguardo alle comunicazioni nelle terre incolte o a coltura non intensiva per la ricostituzione delle proprietà distrutte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-179