Testo unico§ VI

Art. 179

(R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (convertito in legge con la legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli 1, lettera d) 5, e 9, e legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli l, 2, lettera b) e 21, 2° comma).

In vigore dal 6 ago 1913
Le disposizioni del precedente si estendono all'Amministrazione provinciale di Catania ed ai Comuni di quella Provincia per le opere stradali, provinciali, comunali e consortili, rese necessarie in conseguenza della eruzione dell'Etna del settembre e del terremoto dell'ottobre 1911 nella anzidetta Provincia, con speciale riguardo alle comunicazioni nelle terre incolte o a coltura non intensiva per la ricostituzione delle proprietà distrutte.
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(R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (convertito in legge con la legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli 1, lettera d) 5, e 9, e legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli l, 2, lettera b) e 21, 2° comma). (Art. 179 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo