Testo unico›§ VI
Art. 180
Legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli 9, 10 e 21, 2º comma).
In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Castiglione di Sicilia un mutuo fino al massimo di L.20.000 per soddisfare oneri assunti pel mancato provento del taglio del bosco comunale distrutto dalla lava e per far fronte al mancato introito del 1911 dei censi comunali sulle quote di terreni demaniali distrutti dalla lava.
Il mutuo sarà ammortizzabile in cinquanta anni e lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi e della quota di ammortamento in misura della metà, mediante apposita assegnazione da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Al prestito di cui sopra si estende la disposizione del 2° comma del precedente .
A carico dello Stato sarà corrisposta al comune di Castiglione di Sicilia, per le rate di sovraimposta sui terreni e fabbricati scadute e da scadere nel periodo di cinque anni dalla data della eruzione dell'Etna del settembre 1911, la differenza fra l'ammontare dei tributi riscossi nel 1910 e quello applicato nel periodo medesimo.
Per tale spesa si faranno le occorrenti inscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.
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