Testo unico§ VII

Art. 185

(Legge 6 aprile 1908, n. 116, art. 6).

In vigore dal 6 ago 1913
È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere al comune di Roma, alle condizioni di cui al precedente , un altro prestito di L. 10.000.000 da destinarsi dal Comune a favore dell'Istituto delle case popolari di Roma, alle condizioni e con le garanzie stabilite con decreto Reale.
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(Legge 6 aprile 1908, n. 116, art. 6). (Art. 185 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo