Testo unico›§ VII
Art. 185
(Legge 6 aprile 1908, n. 116, art. 6).
In vigore dal 6 ago 1913
È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere al comune di Roma, alle condizioni di cui al precedente , un altro prestito di L. 10.000.000 da destinarsi dal Comune a favore dell'Istituto delle case popolari di Roma, alle condizioni e con le garanzie stabilite con decreto Reale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-185