Testo unico›§ VII
Art. 190
(Legge 5 luglio 1908, n. 351, art. 1, ed annessa convenzione, art. 3; legge 29 gennaio 1911, n. 10, art. 3 (1° comma) e legge 12 marzo 1911, n. 258, articoli 8 e 12).
In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli un altro prestito di complessive L. 14.200.000 alle condizioni più favorevoli fra le normali, per mettere in grado il Comune stesso:
a) di eseguire opere pubbliche urgenti e cioè: completamento dell'ospedale per malattie infettive, ampliamento di cimiteri, lastricature di importanti strade cittadine e piazze, scogliera di difesa a mare della via Caracciolo ed apertura di nuove vie;
b) di estinguere due debiti antichi a gravose condizioni, uno dei quali di circa L. 2.200.000 con la Società di credito immobiliare, succeduta a quella dei mercati e macelli, e l'altro di circa L. 600.000 con la Società dei tramways;
c) di pagare al tesoro le quote di concorso per le opere di risanamento della città, di L. 500,000 per l'anno 1907, di L.1.000.000 pel 1908 e di L. 1,000,000 pel 1909;
d) di costruire un ospedale per i tubercolotici preventivato in L. 1.200.000.
Tale prestito sarà fatto in più rate e da determinarsi rispettivamente:
1° a seconda dell'approvazione dei progetti e degli appalti, del graduale avanzamento, ultimazione e collaudo delle opere di cui ai precedenti comma a) e d), in base a dichiarazione del prefetto inteso l'avviso del funzionario del genio civile delegato del Ministero dei lavori pubblici aggregato alla sezione di cui all'ultimo comma del precedente , al quale funzionario spetta l'approvazione dei progetti tecnici nei riguardi della competenza del genio civile;
2° in corrispondenza dei debiti da estinguere e del pagamento delle quote di concorso di cui ai comma b) e c).
Storico versioni
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