Testo unico§ VII

Art. 187

(Legge 7 luglio 1902, n. 318, articoli 1, 2 e 3; legge 5 luglio 1908, n. 351, articoli 1 e 3 e annessa convenzione, art. 4 e legge 12 marzo 1911, n. 258, art.11).

In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento delle residue L. 9.142.524,08 al 31 dicembre 1908 del prestito di originarie L. 9,500.000 autorizzate sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Napoli per l'estinzione di passività fluttuanti di bilancio risultanti a tutto l'esercizio 1900, in conformità della tabella annessa alla legge 7 luglio 1902, n. 318, è stabilito all'interesse del 4 per cento in 50 annualità, con decorrenza dal 1909, di L. 418.609,51 ciascuna garantite: a) col pagamento diretto da parte del Ministero del tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti della somma annua di L. 400.000 da esso dovuta al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza, giusta la transazione 6 maggio 1899, approvata con la legge 12 maggio 1901, n. 164; b) col rilascio alla Cassa stessa, da parte del Comune, di 50 delegazioni di L. 18.609,54 sulla sovrimposta fondiaria con la decorrenza dal 1° gennaio 1909. L'annualità di cui alla lettera a) è dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per tutti i 50 anni della durata del prestito ed è pagabile il 30 giugno di ogni anno dal 1909 al 1958 inclusivo. È ammessa compensazione tra le categoria di spesa indicate nella suddetta tabella. Ove dalle liquidazioni definitive risulti una somma totale di debito minore delle L. 9.500.000, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad invertire la somma residua destinandola al pagamento parziale della rimanenza del debito di L. 1,284.048, contratto dal Comune con la Cassa di risparmio del Banco di Napoli nel 1904 per soddisfare gli arretrati dovuti ai maestri elementari. L'ammortamento del residuo debito liquidato al 31 dicembre 1908 di L. 47.287,844,76, proveniente dai mutui concessi a tutto il 1900 dalla Cassa dei depositi e prestiti al comune di Napoli, meno il prestito 29 giugno 1883 per costruzione di edifici scolastici, è stabilito in 50 annualità decorrende dal 1° gennaio 1909, calcolate al saggio d'interesse del 3,80 per cento. Il pagamento delle annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti per servizio dei prestiti suddetti, concessi con R. decreto 24 dicembre 1908 di L. 47.287.844,76 e L. 9.142.524,08, e dell'altro mutuo di L 441.000, concesso con R. decreto 6 febbraio stesso anno al 4 per cento, è anticipato dal tesoro a principiare dal 1911 fino al 1920, e l'importo delle annualità medesime, coi relativi interessi composti, a decorrere dal 1921, sarà riscosso dal tesoro in 50 anni al saggio d'interesse corrente. Le somme occorrenti per le anzidette anticipazioni verranno prelevate dalle disponibilità di cassa e inscritte mediante decreto del ministro del tesoro ad uno speciale capitolo della categoria «Movimento di capitali» nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-187

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