Testo unico§ VII

Art. 188

(Legge 8 luglio 1904, n. 351, art. 6; legge 27 giugno 1907, n. 400, art. 4; legge 5 luglio 1908, n. 351, art. 1, nonché annessa convenzione, art. 2; legge 29 gennaio 1911, n. 10; art. 3 (1° comma) e legge 12 marzo 1911, n. 258, art. 8).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli coll'interesse del 3,50 per cento una serie di successivi mutui fino alla concorrenza di L. 15.500.000, ed estinguibili entro il termine di 50 anni, per provvedere, ai termini della legge 8 luglio 1904, n. 351, e dell' della convenzione approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351, alla esecuzione delle opere dichiarate di pubblica utilità, necessarie alla creazione di una zona aperta agli effetti del dazio consumo e destinata alla costruzione di case operaie e popolari e di stabilimenti industriali giusta il piano approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 570. Pel rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti della differenza tra l'interesse normale per i mutui e quello di favore fissato nel presente articolo è autorizzato analogo stanziamento nel bilancio del Ministero del tesoro. L'approvazione dei progetti nei riguardi tecnici di competenza del genio civile e le attribuzioni che gli spettano per i mutui di cui al presente articolo e per i versamenti di cui al successivo , sono affidati al funzionario del genio civile aggregato alla sezione speciale in Napoli della direzione generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.
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(Legge 8 luglio 1904, n. 351, art. 6; legge 27 giugno 1907, n. 400, art. 4; legge 5 luglio 1908, n. 351, art. 1, nonché annessa convenzione, art. 2; legge 29 gennaio 1911, n. 10; art. 3 (1° comma) e legge 12 marzo 1911, n. 258, art. 8). (Art. 188 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo