Testo unico§ VII

Art. 191

(Legge 5 luglio 1908, n. 351, art. 1 ed annessa convenzione, art. 5).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli, alle condizioni più favorevoli fra le normali, mutui fino alla concorrenza di L. 5.000.000 per la costruzione di edifici per le scuole elementari.
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(Legge 5 luglio 1908, n. 351, art. 1 ed annessa convenzione, art. 5). (Art. 191 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo