Testo unico›§ VII
Art. 196
(Legge 23 agosto 1900, n. 315, art. 1).
In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento del mutuo di L. 675.000 autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 23 agosto 1900, n. 315, a favore del comune di Comacchio, è stabilito in 50 annualità al tasso normale.
L'ammortamento del capitale comincierà a decorrere soltanto dall'undecimo anno. Gli interessi annuali del mutuo graveranno per due terzi sul bilancio del Comune e per un terzo sul bilancio del Ministero dell'interno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-196