Testo unico§ VII

Art. 201

In vigore dal 6 ago 1913
(Legge 13 luglio 1911, n. 843, ). È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere al comune di Vicenza, alle condizioni e con le garanzie di cui ai precedenti articoli dal 72 all' 88 un mutuo da estinguersi in 50 anni, di un milione di lire, da destinarsi al pagamento del contributo in contanti da parte del Comune per l'accasermamento delle truppe in quella città, di cui all' del compromesso approvato con legge 13 luglio 1911, n. 843. Il contributo in contanti di un milione di lire, che sarà corrisposto in due rate di L. 500.000 ciascuna, sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata intitolato: «Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti, ecc.» per essere nelle forme di legge assegnato in aumento ai fondi del capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra, intitolato: «Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazione, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, ecc.».
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Art. 201 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza. — Testo vigente | Portale Normativo