Testo unico›§ VII
Art. 197
(Legge 18 agosto 1904, n. 521, articoli 1 e 2 ed annessa convenzione, articoli 5 (2° comma), 6 (1°, 4º, 5° e 6° comma) e 7-bis).
In vigore dal 6 ago 1913
Sui primi quattro milioni della somma di L. 8.000.000 mutuata dalla Cassa dei depositi e prestiti al comune di Torino, giusta la convenzione 14 aprile 1904, approvata con la legge 18 agosto 1904, n. 521, tra l'Amministrazione della guerra ed il municipio di Torino per cessioni e permute d'immobili, lo Stato contribuirà al pagamento degli interessi nella misura dell'uno per cento e con stanziamenti nel bilancio del Ministero della guerra.
La somma di due milioni da anticipare al Ministero della guerra sarà dallo stato rimborsata al Municipio in dieci rate annuali di 200.000 lire ciascuna, e la prima rata sarà corrisposta dopo un anno computato a decorrere dal giorno in cui venne effettuato il versamento dell'ultima rata di anticipazione.
Pei primi cinque anni non saranno corrisposti interessi di sorta sui due milioni; sul residuo milione saranno invece corrisposti gli interessi scalari semplici in ragione del 2 per cento all'anno.
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