Testo unico›§ VII
Art. 200
(Legge 22 giugno 1905, n. 294, art. 3 ed annessa convenzione 20 maggio 1904, articoli 8, 9, 10 e 13).
In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, giusta la convenzione 20 maggio 1904, tra l'Amministrazione dello Stato ed il municipio di Ancona, approvata con la legge 25 giugno 1905, n. 294, a concedere al comune di Ancona in corrispondenza all'onere massimo dolo Stato per la costruzione di un palazzo in quella città ad uso esclusivo degli uffici della posta, del telegrafo e del telefono, un mutuo di L. 312.000 con ammortamento in 25 anni.
Il Comune riceverà ogni anno dallo Stato l'annualità che il Comune dovrà versare per delegazioni alla Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo dalle L. 312.000.
Finché non sarà stata liquidata la contabilità finale della spesa, l'ammontare delle annualità da corrispondersi, in via di rimborso, dallo Stato al Comune, verrà ragguagliato a un venticinquesimo della somma di L. 312.000, coi relativi interessi, salvo a determinare l'esatto ammontare delle annualità residuali qualora dalla detta liquidazione la spesa effettivamente sostenuta dal Comune risultasse inferiore a L. 312.000.
Il pagamento della prima annualità avrà luogo quando il palazzo sarà ultimato e collaudato.
Il municipio di Ancona è esonerato dal pagamento di imposte e tasse dipendenti dalla stipulazione ed esecuzione della suddetta convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-200