Testo unico›§ VII
Art. 202
(Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 1).
In vigore dal 6 ago 1913
Ai 55 Comuni delle provincie di Cosenza e di Catanzaro che vi hanno diritto (Cosenza, Aprigliano, Pietrafitta, Piane-Crati, Figlino Vegliaturo, Cellara, Rogliano, Marzi, Belsito, Mangone, Santo Stefano di Rogliano, Parenti, Scigliano, Carpanzano, Colosimi, Bianchi, Pedivigliano, Panettieri, Grimaldi, Altilia, Malito, Dipignano, Paterno Calabro, Castiglione Cosentino, San Pietro in Guarano, Celico, Rovito, Lappano, Zumpano, Spezzano Grande, Spezzano Piccolo, Trenta, Casole, Pedace, Serra Pedace, San Giovanni in Fiore, Longobucco, Decollatura, Soveria Mannelli, Carlopoli, Taverna, Magisano, Sorbo San Basile, Albi, Cicala, Petilia Policastro, Mesuraca, Petrona, Cotronei, Savelli, Sersale, Zagarise, Marcedusa, Fossato Serralta, Pentone) saranno annualmente attribuiti, al netto delle spese di amministrazione gli interessi del fondo di sussidio per le strade e per l'istruzione costituito in applicazione dell' della legge 25 maggio 1876.
Le somme così attribuite sono destinate:
1° al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui per gli edifici scolastici e per la provvista di acqua potabile;
2° alla esecuzione di altre opere riguardanti l'igiene.
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