Testo unico§ VII

Art. 206

(Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 5).

In vigore dal 6 ago 1913
Avvenuta la completa liquidazione e riscossione di tutti i crediti dell'azienda Silana, potrà con Reale decreto, sentito il Consiglio di Stato, essere disposto il passaggio della gestione del fondo Silano dalla direzione generale del demanio alla Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.
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(Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 5). (Art. 206 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo