Art. 206 · (Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 5).
Testo unico§ VII

Art. 206

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(Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 5).

In vigore dal 6 ago 1913
Avvenuta la completa liquidazione e riscossione di tutti i crediti dell'azienda Silana, potrà con Reale decreto, sentito il Consiglio di Stato, essere disposto il passaggio della gestione del fondo Silano dalla direzione generale del demanio alla Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.
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