Testo unico›Sez. III
Art. 211
Legge 12 febbraio 1903, n, 42. articoli 1 e 2
In vigore dal 6 ago 1913
Per provvedere all'acquisto ed alla costruzione di edifizi ad uso delle scuole italiane all'estero, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili con rate di ammortamento da pagarsi coi relativi interessi a carico del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri.
L'ammontare dei mutui di cui sopra dovrà essere limitato in guisa che le quote di ammortamento, i relativi interessi e i fitti da pagarsi per le sedi delle scuole italiane all'estero non di proprietà dello Stato, siano contenuti nella complessiva somma di L 125.000.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-211