Testo unicoSez. IV

Art. 212

(Legge 10 gennaio 1904, n. 26, articoli 1 e 2 (1° e 2° comma) e articolo 3).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti somministrerà al tesoro dello Stato la somma di L. 1.100.000 secondo le richieste che le verranno dal ministro del tesoro su proposta di quello dell'Istruzione pubblica; nella misura necessaria alla esecuzione dei lavori di cui nella convenzione approvata con l' della legge 10 gennaio 1904, n. 26, per l'assetto ed il miglioramento della R. Università di Padova. Le somme fornite dalla Cassa dei depositi e prestiti e quelle versate dalla provincia e dal comune di Padova, ai termini della convenzione predetta, per la corresponsione dei loro contributi fissati rispettivamente in L. 250.000 per la Provincia e L. 500.000 per il Comune, verranno imputate ad apposito capitolo istituito nel bilancio dell'entrata. L'annualità da corrispondersi alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione delle somme fornite come sopra e pel pagamento dei relativi interessi, nella ragione del 4,25 per cento, sarà iscritta per un periodo di 40 anni nel bilancio della spesa del Ministero della istruzione pubblica, a cominciare dall'esercizio 1903-904.
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