Testo unico›Sez. VII
Art. 217
(Legge 5 aprile 1908, n. 161, art. 4 e legge 6 luglio 1911, n. 764, articolo unico).
In vigore dal 6 ago 1913
È data facoltà al Governo del Re di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia della Somalia italiana con esenzione di qualsiasi imposta per provvedere ad opere di pubblica utilità per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia per interessi e quote di rimborso non potrà suberare una somma equivalente a tre quarti delle entrate proprie ordinarie della Colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio.
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere le somme occorrenti a richiesta del Governo ed alle condizioni normali stabilite per le operazioni a favore delle Provincie e dei Comuni; ed agli effetti del servizio del prestito avrà valore di giustificazione della somma e della sua destinazione l'osservanza del procedimento di cui al presente articolo ed agli della legge 5 aprile 1908, n. 161.
Le annualità comprensive d'interesse e di una quota di capitale dei mutui da concedere saranno inscritte in uno speciale articolo del bilancio della Somalia italiana insieme con le annualità del mutuo di L. 3.600.000 contratto pel riscatto della Colonia, e saranno versate alla Cassa mutuante dal Ministero degli affari esteri con prelevamento sul contributo dello Stato.
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