Testo unicoSez. V

Art. 213

(Legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 58, lett. c) e legge 14 luglio 1907, n. 554, art. 8).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, ai termini degli , lettera c), della legge 31 marzo 1904, n. 140, e 8 dell' altra legge 14 luglio 1907, n. 554, relativi alla frana di Campomaggiore, secondo i bisogni, tutta la somma corrispondente ad un'annualità costante per 25 anni comprendente ammortamento ed interessi al 4,50 per cento, da iscriversi nel bilancio del detto Ministero ed eguale a quella di L. 25.000 stabilita dall' della legge 26 luglio 1888, n. 5600.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-213

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