Testo unico›Sez. VIII
Art. 218
(Testo unico 10 novembre 1905, n. 647, art. 27 e legge 17 luglio 1910, n. 491, articoli 3 e 4, 4° comma).
In vigore dal 6 ago 1913
Per il pagamento dei fondi espropriati in virtù dell' del testo unico di legge 10 novembre 1905, n. 647, la Cassa dei depositi e prestiti anticiperà al Governo le somme occorrenti in misura non a due milioni all'anno.
Il credito della Cassa dei depositi e prestiti per tali anticipazioni e per quelle già fatte per le espropriazioni eseguite prima della pubblicazione della legge 13 dicembre 1903, n. 474, sarà ammortizzato in un numero non maggiore di 50 annualità comprendenti la quota di ammortamento e gli interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento.
Al pagamento delle dette annualità sarà provveduto entro il mese di giugno di ciascun anno con gli appositi stanziamenti da farsi nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio farà uso dei fondi di cui al presente articolo anche per la espropriazione per pubblica utilità del terreno occorrente a chiunque otterrà dal Ministero stesso di costituire centri di colonizzazioni o borgate rurali nell'Agro romano, ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 491, obbligandosi a depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti la somma che verrà stabilita, prima di addivenire all'espropriazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-218