Testo unico›Sez. VI
Art. 215
(Legge 22 aprile 1905, n. 137, articoli 9 e 10 e legge 19 aprile 1906, n. 127, articoli 1 e 4, 1° comma).
In vigore dal 6 ago 1913
I mutui assunti dal tesoro dello Stato sulla Cassa dei depositi e prestiti per la provvista dei fondi occorrenti ai lavori e alle forniture ferroviari, ai sensi degli della legge 22 aprile 1905, n. 137, e 1 della legge 19 aprile 1906, n. 127, all'interesse annuo del 3,75 per cento netto per i primi 5 anni, e del 3,50 per gli anni successivi, sono ammortizzabili in 40 anni.
Le annualità necessarie per l'estinzione e relativi interessi dei mutui sono inscritte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, al quale saranno rimborsate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
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