Testo unicoSez. VI

Art. 215

(Legge 22 aprile 1905, n. 137, articoli 9 e 10 e legge 19 aprile 1906, n. 127, articoli 1 e 4, 1° comma).

In vigore dal 6 ago 1913
I mutui assunti dal tesoro dello Stato sulla Cassa dei depositi e prestiti per la provvista dei fondi occorrenti ai lavori e alle forniture ferroviari, ai sensi degli della legge 22 aprile 1905, n. 137, e 1 della legge 19 aprile 1906, n. 127, all'interesse annuo del 3,75 per cento netto per i primi 5 anni, e del 3,50 per gli anni successivi, sono ammortizzabili in 40 anni. Le annualità necessarie per l'estinzione e relativi interessi dei mutui sono inscritte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, al quale saranno rimborsate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-215

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(Legge 22 aprile 1905, n. 137, articoli 9 e 10 e legge 19 aprile 1906, n. 127, articoli 1 e 4, 1° comma). (Art. 215 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo