Testo unicoSez. VIII

Art. 219

(Testo unico 10 novembre 1905, n. 647, articoli 28 e 29).

In vigore dal 6 ago 1913
A termini degli del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, ai proprietari ed agli acquirenti, esclusi quelli che godono il beneficio del pagamento rateale del prezzo, come all' del citato testo unico, i quali assumono l'esecuzione dei progetti di bonifica agraria e dei lavori di bonifica idraulica messi a loro carico secondo le norme stabilite nelle leggi 11 dicembre 1878, n. 4692, 8 luglio 1883, n. 1489, 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333 compresa la costruzione dei fabbricati rurali, possono essere concessi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio mutui di favore con l'interesse del 2 e mezzo per cento, rimborsabili in 45 annualità a far tempo dal quinto anno dopo la concessione del mutuo. Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi; nei 45 anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento. La somma occorrente per questi mutui è somministrata al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti e non potrà eccedere i 2.000.000 di lire all'anno. La Cassa dei depositi e prestiti esige sulla somma mutuata l'interesse non superiore al 4 per cento. La differenza fra questo interesse ed il tasso di favore viene pagata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, prelevandola dal fondo di cui all' del predetto testo unico.
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(Testo unico 10 novembre 1905, n. 647, articoli 28 e 29). (Art. 219 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo