Testo unico›Sez. XI
Art. 224
(Legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 (1° e 2° comma), 7 (1° e 3° comma) e 8 (1°, 2° e 3° comma) e legge 2 febbraio 1911, n. 70, articoli 3 (1° e 2° comma), 5, 7 (1° e 2° comma), 8 e 13).
In vigore dal 6 ago 1913
Il capitale delle Casse provinciali di credito agrario instituite con la legge 15 luglio 1906, n. 383, nelle Provincie siciliane, e che ammonta a L. 3.809.467,29, somma eguale alle metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta sui ruoli pel 1905, è amministrato, fino a che non siano costituite in enti morali e non siano in grado di provvedervi da sè, dalla sezione per l'esercizio del credito agrario del Banco di Sicilia, la quale deve impiegarlo, in ciascuna delle Provincie siciliane e nella misura spettante a ciascuna delle rispettive Casse, nelle operazioni di credito agrario contemplate dalla legge sopraindicata. Il Banco di Sicilia potrà impiegare giusta l' della legge 2 febbraio 1911, n. 70, i fondi suddetti in operazioni di credito agrario per mezzo degl'Istituti indicati nel regolamento esecutivo delle predetta legge e terrà per ciascuna Provincia contabilità separata delle operazioni compiute col capitale delle Casse provinciali. Il Banco di Sicilia può fare operazioni dirette di credito agrario in quelle località, nelle quali gli enti intermediari non esistano, o siano inattivi, o non possano convenientemente assumere tali operazioni.
Tale somma di L. 3.809.467,29, sarà su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondi il bisogno, alla sezione del credito agrario del Banco di Sicilia, mercè anticipazioni da estinguersi, con l'interesse del 3,50 per cento, entro 25 anni.
Alle anticipazioni di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni dei due ultimi comma del precedente .
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